Diritti del paziente stomizzato

I pazienti che sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico che ha portato al confezionamento di una stomia, hanno diritto alla distribuzione gratuita degli ausili protesici in base al D.M. n° 503 del 28/12/1992 in seguito modificato dai D.M. n° 332 del 27/08/1999 e D.M. n° 321 del 31/05/2001.

Una volta prescritti i presidi vengono erogati dall’ASL di appartenenza tramite la farmacia territoriale presentando il modulo compilato dal medico chirurgo specialista e documenti come il libretto sanitario, documento di invalidità civile, tessera di esenzione per patologia e documento di riconoscimento.

Consegnata la documentazione precedentemente descritta, il paziente ha diritto di ottenere i presidi con verifica dei limiti quantitativi sanciti dal D.M. n° 332 del 27/08/1999, che salvaguarda la quantità delle protesi ottenibili e la libera scelta del dispositivo medico più ideoneo per il paziente. L’erogazione dei presidi viene effettuata mensilmente ed è previsto il rinnovo annuale della prescrizione medica specialistica.

Il codice della strada prevede che tutti gli stomizzati possono essere esonerati dall’obbligo di utilizzo delle cintura di sicurezza (D.M. Sanità 21/04/1989 ed art. 172 (a) del codice della strada). L’esenzione va richiesta alla commissione medica provinciale patente di guida.

A decorrere dal 01/01/2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all’INPS. L’INPS si impegna ad erogare le prestazioni entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, rendendosi garante di tutta la procedura. Il paziente, per la richiesta di invalidità civile, deve rivolgersi al proprio medico curante.